DOCG "Barbaresco"
Disciplinare di produzione
Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle d.o. e delle i.g.t. dei vini inerente alla modifica della Docg «Barbaresco»
GU n.284 del 6-12-2006


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco».
IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N.164

Esaminata la domanda presentata dall'Assessorato all'agricoltura della regione Piemonte, su richiesta avanzata dal Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco», nonche' il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo vitivinicolo della regione Piemonte.
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi nel comune di Barbaresco il giorno 12 ottobre 2006 - con la partecipazione, tra gli altri, del funzionario rappresentante della regione Piemonte, dei rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole - durante la quale e' stata confermata la volonta' di assoggettarsi alla disciplina prevista dalla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini suddetti. Visti i decreti ministeriali del 22 aprile 1992 concernenti rispettivamente: «Elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei vini a docg e doc» e «Condizioni e modalita' di utilizzazione dei nomi di comuni, di frazioni, di zone amministrativamente definite e di sottozone per i vini a docg e doc».
Vista la legge n. 164/1992, ed in particolare l'art. 24, commi 3 e 4, nonche' il regolamento CE n. 1493/1999, allegato VIII, punto H).
Ha espresso, nella riunione del 26 ottobre 2006, il parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione modificato secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «BARBARESCO»

Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» e' riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
«Barbaresco»;
«Barbaresco» riserva;
«Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, con una delle «menzioni geografiche aggiuntive» - riportate al successivo art. 7 - alle quali potra' essere aggiunta la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo alle condizioni stabilite dall'art. 7, comma 5.
2. Le delimitazioni delle «menzioni geografiche aggiuntive» a norma del decreto ministeriale 22 aprile 1992 sono definite tramite l'allegato in calce al presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo nei biotipi «Michet» e «Lampia».

Art. 3.
Zona di produzione delle uve
1. La zona di origine delle uve atta a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» comprendente i territori gia' delimitati con decreto ministeriale 31 agosto 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238, del 12 ottobre 1933, nonche' quelli per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, include l'intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso (gia' frazione di Barbaresco) e la parte della frazione «San Rocco Senodelvio» gia' facente parte del comune di Barbaresco ed aggregata al comune di Alba con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, n. 482, ricadenti nella provincia di Cuneo.

Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni;
giacitura: collinare, sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non superiore a 550 m s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, ma con l'esclusione del versante nord;
densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera; sistema di potatura: Guyot);
pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura.
3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» con o senza «menzione geografica aggiuntiva», «Barbaresco» riserva con o senza «menzione geografica aggiuntiva», ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

=====================================================================
| | Titolo alcolometrico Vini |Resa uva t/ha| volumico minimo naturale
=====================================================================
{Barbaresco} |8 |12,00% vol.
---------------------------------------------------------------------
{Barbaresco} riserva |8 |12,00% vol.
---------------------------------------------------------------------
con menzione geografica | |
aggiuntiva: | |
---------------------------------------------------------------------
{Barbaresco} |8 |12,00% vol.
---------------------------------------------------------------------
{Barbaresco} riserva |8 |12,00% vol.


La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco», «Barbaresco» riserva, entrambi con «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere:
vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva con menzione geografica e vigna:

===================================================================== | | Titolo alcolometrico volumico Vini |Resa uva t/ha| minimo naturale
=====================================================================
{Barbaresco} |7,2 |12,50% vol.
---------------------------------------------------------------------
{Barbaresco} riserva|7,2 |12,50% vol.


La denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» con menzione geografica aggiuntiva puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche' tale vigneto abbia un'eta' d'impianto di almeno 7 anni. Se l'eta' del vigneto e' inferiore, la produzione di uve ad ettaro ammessa e' pari:

=====================================================================
| |Titolo alcolometrico volumico minimo
|Resa uva t/ha| naturale
=====================================================================
al terzo anno.... |4,3 |12,50% vol.
---------------------------------------------------------------------
al quarto anno....|5 |12,50% vol.
---------------------------------------------------------------------
al quinto anno....|5,8 |12,50% vol.
---------------------------------------------------------------------
al sesto anno.... |6,5 |12,50% vol.


Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati, che prevedano di ottenere rese maggiori rispetto a quelle indicate dalla regione Piemonte, ma non superiori a quelle fissate dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, mediante lettera raccomandata agli organi preposti al controllo, competenti per territorio, la data di inizio delle operazioni, la stima della maggiore resa, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del Consiglio interprofessionale puo' fissare limiti massimi di uva classificabile per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.
2. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, puo' altresi' consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti, Alessandria inclusi nell'art. 4 del disciplinare annesso al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, dimostrino che gia' effettuarono tali operazioni, previa attestazione della competente camera di commercio.
3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a: =====================================================================
Vini | Resa uva/vin | Produzione max in vino
=====================================================================
{Barbaresco} |70% |56hl/ha
{Barbaresco} riserva |70% |56hl/ha


Per l'impiego della menzione geografica aggiuntiva seguita da «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4, punto 3. Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
4. La resa massima dell'uva in vino finito al termine del periodo di invecchiamento obbligatorio non dovra' essere superiore a:

=====================================================================
Vini | Resa uva/vin | Produzione max in vino
=====================================================================
{Barbaresco} |68% |54,4 hl
{Barbaresco} riserva |68% |54,4 hl
5. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le migliori caratteristiche di qualita', ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.
6. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento minimo di:

=====================================================================
Vini |Durata mesi|Di cui in legno| Decorrenza
=====================================================================
| | |1° novembre
| | |dell'anno di
{Barbaresco} |26 |9 |raccolta delle uve
---------------------------------------------------------------------
| | |1° novembre
| | |dell'anno di
{Barbaresco} riserva|50 |9 |raccolta delle uve


L'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data, per ciascuno di essi, di seguito indicata: =====================================================================
Vini | Data
=====================================================================
|1° gennaio del terzo anno successivo alla
{Barbaresco} |vendemmia
---------------------------------------------------------------------
|1° gennaio del quinto anno successivo alla
{Barbaresco} riserva|vendemmia


7. E' consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di «Barbaresco» piu' giovane a «Barbaresco» piu' vecchio o viceversa nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso granato;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
«Barbaresco» con «menzione geografica» e «vigna»: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» tipologia «riserva», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso granato;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
«Barbaresco» con «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna»: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
3. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva puo' essere seguita - secondo le disposizioni di cui ai decreto ministeriale 22 aprile 1992 - da una delle seguenti «menzioni geografiche aggiuntive», amministrativamente definite nell'allegato del presente disciplinare di produzione:

Albesani, Asili, Ausario, Balluri, Basarin, Bernadot, Bordini, Bricco di Neive, Bricco di Treiso, Bric - Micca, Ca' Grossa, Canova, Cars, Casot, Castellizzano, Cavanna, Cole, Cotta', Curra', Faset, Fausoni, Ferrere, Gaia-Principe, Gallina, Garassino, Giacone, Giacosa, Manzola, Marcarini, Marcorino, Martinenga, Meruzzano, Montaribaldi, Montefico, Montersino, Montestefano, Muncagta, Nervo, Ovello, Paje', Pajore', Pora, Rabaja', Rabaja-Bas, Rio Sordo, Rivetti, Rizzi, Roccalini, Rocche Massalupo, Rombone, Roncaglie, Roncagliette, San Cristoforo, San Giuliano, San Stunet, Secondine, Serraboella, Serracapelli, Serragrilli, Starderi, Tre Stelle, Trifolera, Valeirano, Vallegrande e Vicenziana.
Le suddette menzioni geografiche aggiuntive, possono essere accompagnate dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, alle condizioni previste al successivo comma 4. Detta menzione «vigna» dovra' essere indicata soltanto se unita ad una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui sopra.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
3. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non si confondano con le «menzioni geografiche aggiuntive», fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti, non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.
4. Nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, la «menzione geografica aggiuntiva» dovra' essere riportata immediatamente sotto la denominazione e non potra' avere dimensione superiore a quelle utilizzate per indicare «Barbaresco».
5. Nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, la denominazione di origine controllata e garantita puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» a condizione che sia rivendicata anche la «menzione geografica aggiuntiva» e purche':
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto; tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione; coloro che nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco», intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dai relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione pari al 50% o inferiori, al carattere usato per la denominazione di origine.
6. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbaresco» con o senza menzione geografica aggiuntiva e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento
1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro con dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.
2. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, per la commercializzazione devono essere di capacita' consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 37,5 cl e con l'esclusione di quella da 200 cl.
3. E' vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio dei vini.
4. Inoltre, su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, puo' essere consentito, con specifica autorizzazione del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, l'utilizzo delle capacita' da litri 6, 9, 12 e 15.

Allegato
-------------
MENZIONI GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE DELLA DOCG BARBARESCO A NORMA DEL DECRETO MINISTERIALE 22 APRILE 1992 omissis


D.P.R. 3 ottobre 1980
G.U. 3 settembre 1981
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
del vino "Barbaresco"


Art. I. - La denominazione di origine controllata e garantita "Barbaresco" è riservata al vino rosso "Barbaresco", già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. - Il "Barbaresco" deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve dei vitigno "Nebbiolo" delle sotto varietà "Michet", "Lampia" e "Rosè" prodotte nella zona di origine descritta nel successivo art. 3

Art. 3. - La zona di origine delle uve atta a produrre il "Barbaresco", comprendente i territori già delimitati con decreto ministeriale 31 agosto 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238, del 12 ottobre 1933, nonchè quelli per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, include l'intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso (già frazione di Barbaresco) e la parte della frazione "San Rocco Senodelvio" già facente parte dei comune di Barbaresco ed aggregata al comune di Alba con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, n. 482, ricadenti nella provincia di Cuneo.

Art. 4 - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del "Barbaresco" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano preminentemente argilloso-calcarei.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. È esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare l'incisione anulare.
La produzione massima ad ha. in coltura specializzata non deve essere superiore a q. 80 di uva.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite massimo sopra stabilito.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% al primo travaso e non dovrà superare Il 65% dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio.

Art. 5. - Nell'ambito della resa massima prevista nel precedente art. 4 i competenti organi regionali, sentito il parere delle organizzazioni professionali e degli enti ed istituti interessati, fissano annualmente entro il 20 settembre, in via indicativa, la produzione media unitaria delle uve e la data di inizio della vendemmia.
I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella indicativa, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi della regione Piemonte competenti per territorio, per gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
La resa media Indicativa va fissata tenendo conto dell'andamento stagionale e delle altre condizioni ambientali di coltivazione (sistemi di impianto, di coltura, ecc.) al fine di assicurare la rispondenza della denuncia delle uve alla effettiva produzione dei vigneti.

Art. 6. - Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona delimitata nell'art. 3. Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nel territori delle province di Cuneo, Asti, Alessandria inclusi nell'art. 4 del disciplinare annesso al D.P.R. 23 aprile 1966, dimostrino che già effettuarono tali operazioni, previa attestazione della competente camera di commercio.

Art. 7. - Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte a preventiva cernita, se necessario, devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 12.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali.
Il vino deve essere sottoposto ad un periodo dì invecchiamento di almeno due anni e conservato per almeno un anno di detto periodo in botti di rovere o di castagno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
È consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo di Barbaresco più giovane ad identico Barbaresco più vecchio o viceversa nella misura massima dei 15%. In etichetta dovrà figurare il millesimo relativo al vino che concorre in misura preponderante.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Barbaresco", ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963 n. 930.
Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata da una apposita commissione, di norma presso l'istituto tecnico agrario statale specializzato per la viticoltura e l'enologia di Alba, dove ha sede la commissione stessa secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle Foreste, sentito il parere del Comitato nazionale per la Tutela delle denominazioni di origine dei vini e degli enti interessati.

Art. 8. - Il "Barbaresco" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso granato con riflessi arancione; odore: profumo caratteristico, etereo, gradevole, intenso; sapore: asciutto, pieno, robusto, austero ma vellutato, armonico; gradazione alcolica minima complessiva: gradi 12,50 ; acidità totale; minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 23gr/litro.
È in facoltà dei Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto. i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 9. - Il "Barbaresco" sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni può portare come specificatone aggiuntiva la dizione "riserva".
Le bottiglie In cui viene confezionato Il "Barbaresco"per la commercializzazione devono essere di forma albeisa o corrispondente ad antico uso o tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 350 ml, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero.
È vietato il confezionamento e la presentazione artificiosa delle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

Art. 10. - È vietato usare assieme alla denominazione "Barbaresco" qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti, cascine e similari nonchè delle specificazioni geografiche (bricco, costa, vigna e altri sinonimi di uso locale) costituite da aree, località e mappe inclusi nella zona delimitata nel precedente art. 31 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui Il vino così qualificato è stato ottenuto.
I conduttori interessati che vogliono usufruire in proprio o concedere l'uso delle dizioni geografiche o toponomastiche e delle sottospecificazioni geografiche agli acquirenti dell'uva o del vino di quella provenienza, dovranno farne apposita, specifica istanza sulla denuncia annuale delle uve, indicandone separatamente l'origine. La stessa Indicazione dovrà essere apposta anche sulla documentazione prevista per legge
La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo dovrà istituire, nell'ambito dell'albo del "Barbaresco", un catasto particolare dei vigneti indicati con sottospecificazioni geografiche e dovrà annualmente rilasciare le ricevute delle uve contenenti le relative indicazioni specifiche.

Art. 11. - Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti "Barbaresco" deve sempre risultare l'indicazione veritiera o documentabile dell'annata di produzione delle uve.
La denominazione di origine controllata e garantita "Barbaresco" deve essere sempre messa in evidenza, comunque deve figurare con caratteri di altezza e di larghezza non inferiori a 2/5 di quelli massimi di ogni altra indicazione che compaia sull'etichetta principale della bottiglia.

Art. 12. - Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita "Barbaresco" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

(1) Sostituisce il D.P.R. 23 aprile 1966 relativo alla d.o.c. dello stesso vino.
(2) D.M. 5 dicembre 1983.
Art. un. - L'incarico sulla vigilanza, di cui all'art. 21 dei decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963. n. 930, è affidato per il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Barbaresco", riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1900, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 3 settembre 1981. al consorzio di tutela del Barbaresco limitatamente ai propri associati.

WEBMASTER L.ROMANO        GLOSSARIO

15/12/2006 15.26